La risposta è: dipende.
Nelle vicende della vita quotidiana stipuliamo contratti, emettiamo dichiarazioni giuridicamente vincolanti, estinguiamo obbligazioni senza neanche pensarci troppo. In questo specifico caso, Tizio potrebbe aver stipulato più di un contratto: una compravendita (acquistando il biglietto dall’edicolante) e un contratto di trasporto (per accettazione di condizioni generali di contratto).
Occorre, dunque, soffermarsi sul disposto del comma 1 dell’art. 1341 disciplinante le condizioni generali di contratto:
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
Alcune condizioni generali di contratto di trasporto - che hanno la funzione di semplificare il traffico giuridico nel caso in cui un soggetto offra prestazioni simili a chiunque le richieda - prevedono che l’accettazione delle stesse (e quindi il perfezionamento del contratto) avvenga al momento dell’acquisto del titolo di viaggio, altre al momento in cui Tizio sale sull’autobus.
Di certo Tizio, anche se in concreto non le conosceva, avrebbe dovuto conoscere le condizioni generali di contratto. Queste sono, infatti, pubblicate sul sito web del vettore e, spesso, anche affisse all’interno degli stessi autobus.